esitidigara.it - Le novità in materia di DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).


Le novità in materia di DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).

Con la Circolare n. 35 del 8.10.2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato una serie di indicazioni operative in materia di verifica e di attestazione della regolarità contributiva degli operatori economici coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Occorre premettere che ai sensi di quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/06, “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
….: i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
La disposizione, come noto, ha determinato non poche difficoltà applicative.
Senza pretesa di esaustività basti qui accennare il dibattito formatosi attorno al concetto di “gravità” dell’infrazione e alla definitività dell’accertamento della stessa (cfr. su entrambe le tematiche la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 12 Gennaio 2010).

Quel che preme sottolineare, nell’odierna sede, è che a seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui agli articoli 2 del D.L. n. 210 del 25.9.2002 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 266 del 22.11.2002) e 3, comma 8, lett. b-bis del D.lgs. n. 494 del 14.8.1996 (cfr. ora il D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008) è stato introdotto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), certificato che attesta contestualmente la regolarità degli operatori economici per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Va rimarcato, peraltro, che il procedimento di rilascio di tale documento è stato recentemente semplificato attraverso l'introduzione, al comma 10 dell'articolo 16-bis del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito con Legge n. 2 del 28.1.2009) dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Disposizione, questa, che deve essere coordinata con la disposizione di cui all’art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, che prevede esattamente la regola opposta: “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni ”.

Le due norme, si ritiene, possano essere armonizzate considerando che:
a)  alla stazione appaltante compete l’acquisizione d’ufficio del DURC ai fini delle verifiche delle dichiarazioni rese in corso di gara;
b)  all’affidatario resta l’obbligo di produrre il DURC solo nell’ipotesi in cui quello acquisito dalla stazione appaltante sia nel frattempo scaduto.

Tali considerazioni, peraltro, ci consentono di analizzare più da vicino la portata operativa della circolare in commento.

Ebbene, con la medesima, il Ministero competente ha voluto fare riferimento alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 12 Gennaio 2010, recante “requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”, con la quale era stato affrontato anche il tema della validità temporale del DURC.

Più nello specifico l’Autority di riferimento aveva ritenuto che “in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304)”.

Con la Circolare n. 35/2010, dunque, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’aderire a tale indicazione di massima, scandisce gli adempimenti e fornisce chiarimenti con riferimento a ciascuna singola fase della procedura di affidamento delle commesse pubbliche.

Così, nella fase di selezione del contraente, nel ribadire l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC in capo alla stazione appaltante, si precisa  che il DURC è acquisito per la specifica procedura per la quale è richiesto e attesta la regolarità della ditta alla data di rilascio con  validità trimestrale

Analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta.

In entrambi i casi (sia in relazione alla fase della selezione, sia con riferimento al controllo dell’autocertificazione) il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (ossia non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula).

Al riguardo il Ministero del lavoro sottolinea che, nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad es. un DURC per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell'edilizia).

Ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento. 

Viene poi confermato, in relazione alle fasi di stato di avanzamento dei lavori o di stato finale/regolare esecuzione, l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, ferma restando la validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito. 
Analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento.
La Circolare, poi, precisa che il DURC deve essere richiesto anche con riferimento agli appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 – mediante procedura di cottimo fiduciario -  ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto. 
Mentre, per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

Tali indicazioni, relative ai contratti sotto-soglia, vanno dunque ad aggiungersi a quanto stabilito dalla AVCP con Determina n. 1 del 12 Gennaio 2010, secondo cui “l'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n.10/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)”.

La Circolare in commento, infine, precisa che in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori.

Mentre il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, anch'esso con validità trimestrale (ai sensi dell'art. 39-septies del D.L. n. 273/2005), può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.
L’unica ipotesi, infine, in cui è stata confermata la validità mensile del DURC è quella relativa alla fruizione di benefici normativi e contributivi (art. 7, comma 1, del D.M. 24 Ottobre 2007).

Gianni Marco Di Paolo
www.contratti-pubblici.it


[1] Il mancato coordinamento tra le disposizioni sopra richiamate sembra profilare  quanto meno l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 255 del D.Lgs. n. 163/06,  secondo cui “ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”.




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